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ETICHETTA NUTRIZIONALE
ETICHETTA NUTRIZIONALE
Da soresi in News pubblicato il 3 novembre 2016 0 commenti

Generalità dell’ etichetta nutrizionale

Le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa per i prodotti alimentari dal D.Lgs. 109/1992[ art.3,c.1]

a)denominazione di vendita;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto  di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o  del  confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.”

In linea con l’evoluzione normativa l’ultimo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169/2011 [art.3,c.1 e 2 ] ribadisce gli obiettivi generali della materia. Si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014:

“1. La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.
2. La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.”

Mentre per le indicazioni obbligatorie vengono apportate alcune modifiche rispetto al D. Lgs. 109/1992.

“Sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata ( elenco allergeni, vedi allegato II del Regolamento UE 1169/2011;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare […];
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza […];
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale ( in base alla normativa europea 1169/2011)

La sede di produzione e/o di confezionamento resta obbligatoria per l’Italia [ art.3,c.1,lettera f  del D. lgs.109/1992].

Il lotto resta obbligatorio ai sensi della Direttiva 2011/91/UE.

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Come si realizza l ‘etichetta nutrizionale

Il Regolamento UE n. 1169/2011 chiarisce già dall’art. 2 la modalità di indicazione nell’etichetta delle informazioni obbligatorie, tenendo quindi conto della chiarezza di tali dati per il consumatore.

Per leggibilità dell’etichetta si intende “l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo”. [art. 2, c. m, Regolamento UE n. 1169/2011]

Con riferimento alla dimensione del carattere, l’art. 13 stabilisce che le informazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposti devono essere stampate in modo da assicurare chiara leggibilità. Essa è stata oggettivamente indicata nell’allegato IV: le indicazioni devono essere date in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm.

L’articolo stabilisce anche il concetto di “campo visivo” e “campo visivo principale”: il primo indica “tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, il secondo “il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare”.

Indicazione allergeni ed evidenziazione dell’ingrediente

“Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:

  • figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II (elenco della sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze); nonché
  • la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.”

Indicazione degli ingredienti nell’etichetta nutrizionale

L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta:

  • quando vi è un richiamo di tale ingrediente nella denominazione di vendita (ad es. formaggio alle noci), vi è un richiamo alla categoria di ingredienti (ad es. torta alla frutta) o un richiamo all’ingrediente composto (ad es. biscotto con crema di nocciole). Questa disposizione non si applica per i prodotti composti che non pongono in evidenza alcuni ingredienti;
  • quando c’è un’associazione dell’ingrediente alla denominazione di vendita del prodotto che il consumatore associa alla presenza di determinati ingredienti (ad es. strudel, mele % ecc.). Tale disposizione non si applica nel caso di prodotti fabbricati a partire da un solo ingrediente (ad es. prodotti di salumeria);
  • quando viene utilizzata un’immagine per enfatizzare la presenza di alcuni ingredienti (ad es. raffigurazione di alcuni tipi di frutta in particolare o immagine di una mucca per evidenziare la presenza di prodotti lattiero-caseari). L’indicazione del QUID non è richiesta qualora l’immagine rappresenti il prodotto alimentare venduto, tutti gli ingredienti senza metterne uno in rilievo, le modalità di preparazione del prodotto, sia solo una rappresentazione paesaggistica.

Prodotti non preimballati

Secondo l’art. 44 del Regolamento UE n. 1169/2011 vige la necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti anche per i prodotti non prei-mballati; diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergenici nei prodotti alimentari non preimballati venduti al dettaglio o nei punti di ristoro collettivo.

Vendita a distanza

Nell’art. 14 del Regolamento UE n. 1169/2011 viene inserito il concetto di vendita con mezzi di comunicazione a distanza. Tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del Termine Minimo di Conservazione e della data di scadenza) devono essere fornite prima che l’acquisto sia concluso senza oneri per il consumatore.

Come specificato nel Regolamento UE 1169/2011 “il grande pubblico è interessato al rapporto tra l’alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali.

La comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 dal titolo «Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013 — Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace» ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un’adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori.”

Per questo la legislazione sta attuando nuove norme per l’applicazione dell’etichettatura nutrizionale.
Per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s’intendono le informazioni che indicano:
a) il valore energetico;
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Al momento la tempistica di applicazione relativa all’etichettatura nutrizionale è la seguente:

  • fino al 12/12/2014 – l’applicazione è volontaria ed è regolata dalla normativa nazionale:

– D.Lgs.77/1993 secondo la quale “2. L’etichettatura nutrizionale è facoltativa. 3. L’etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive.” [art. 1, c. 2 e 3 del D. Lgs. 77/1993] – D.M.18 marzo 2009

dal 13/12/2014 al 12/12/2016 – l’applicazione è ancora volontaria secondo la normativa comunitaria:

– artt. 30-35 Regolamento UE 1169/2011

dal 13/12/2016 – l’applicazione diverrà obbligatoria sempre in base alla normativa comunitaria:

– artt. 30-35 Regolamento UE 1169/2011

La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per:

  • prodotti non trasformati o sottoposti unicamente a maturazione, mono-ingrediente o con una sola categoria di ingredienti;
  • acque destinate al consumo umano;
  • piante aromatiche, spezie o loro miscele;
  • sale e succedanei;
  • edulcoranti da tavola;
  • estratti e chicchi di caffè/decaffeinati, di cicoria;
  • infusioni a base di erbe e di frutta, thé/decaffeinati, istantanei o solubili o estratti;
  • aceti di fermentazione e succedanei;
  • aromi;
  • additivi e coadiuvanti tecnologici, enzimi;
  • gelatina, composti di gelificazione per marmellate, lieviti, gomme da masticare;
  • alimenti in imballaggi con superficie maggiore inferiore a 25 cm2;
  • alimenti anche confezionati artigianalmente, forniti di piccole quantità al consumatore finale o strutture locali di vendita al dettaglio.

Seppur fino al 12/12/2016 l’etichettatura nutrizionale non è obbligatoria, lo diventa “quando un’informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari a eccezione delle campagne pubblicitarie”. Ad esempio diventa obbligatoria nel caso si utilizzino espressioni del tipo “ricco di calcio”, “più ricco di fibra”, “limitato tenore di grassi”.

Possono inoltre essere riportate anche le quantità di uno o più dei seguenti principi alimentari: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali o vitamine presenti nell’ allegato XIII parte A e presenti in quantità significativa.

Le vitamine e i sali minerali devono essere elencati se presenti in misura significativa, cioè almeno il 15% della Razione Giornaliera Raccomandata (RDA).

Ordine di presentazione degli alimenti energetici e nutritivi (Allegato XV Regolamento UE 1169/2011)

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Il valore energetico è ottenuto per calcolo secondo i coefficienti di conversione riportati in allegato XIV .

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